730 precompilato: una nuova scadenza per il settore sanitario

Un focus sull'export italiano

Entro il 31 gennaio 2016 i professionisti del settore sanitario sono tenuti a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati e le fatture delle prestazioni rese nel 2015 ai loro pazienti. Tali dati confluiranno nel modello 730 precompilato che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti italiani.

Sono obbligati ad effettuare la comunicazione le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero, i policlinici universitari, le farmacie, le strutture accreditate e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri. Le spese mediche da comunicare sono quelle riguardanti le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, le visite mediche generiche e specialistiche, le prestazioni diagnostiche e strumentali, le prestazioni chirurgiche, gli interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri, le certificazioni mediche e le altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti.

Per ciascuna spesa i dati che dovranno essere disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso, i dati del soggetto che ha emesso il documento fiscale (codice fiscale, partita Iva, cognome e nome o denominazione), la data del documento fiscale che attesta la spesa, la tipologia di spesa, l’importo della spesa o del rimborso e la data del rimborso. L’invio della comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria può essere effettuato dal medico stesso o anche tramite un soggetto terzo delegato (commercialista, associazione di categoria o altro soggetto abilitato all’invio telematico) in possesso di una abilitazione valida come intermediario fiscale.

Qualora il medico intenda abilitare un soggetto terzo, deve accedere con le proprie credenziali nella propria area riservata del sito STS e indicare il soggetto abilitato tramite l’apposita funzione “gestione deleghe”. Il medico resta comunque responsabile dei dati trasmessi anche in presenza di intermediari. I soggetti delegati possono essere individuati solo nell’ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante (medico) lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente.

E’ evidente come la nuova scadenza obblighi ad un super lavoro in particolare i commercialisti che solitamente a fine gennaio non hanno ancora registrato le fatture emesse negli ultimi due mesi dell’anno. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati in oggetto si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000. Stante la novità, però, per il primo anno non si farà luogo all’applicazione delle sanzioni nei casi di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, inoltre, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Infine, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

La scadenza per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati sanitari relativi al 2015 per la predisposizione del 730/2016 precompilato è stata prorogata al prossimo 9 febbraio. Il rinvio non avrà alcun impatto sui contribuenti.

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